Superbonus 110% novità
Le novità della CILAS, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

CILAS: che cos’è?
Per comprendere a fondo le novità del Decreto Semplificazioni 2021 e capire quali sono le caratteristiche distintive della nuova CILAS, è necessario analizzare la natura giuridica del vecchio titolo abilitativo necessario per l’inizio di alcune opere edilizie: la CILA. Quest’ultima è una comunicazione necessaria da trasmettere al Comune affinché i privati possano ricevere l’autorizzazione ad eseguire alcuni interventi, quali costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.
Più nello specifico, attraverso la CILA, i privati possono intraprendere le operazioni edilizie relative ai soli interventi di manutenzione, conservazione e gestione funzionale, mentre rimangono esclusi dal permesso i lavori di natura strutturale degli immobili, relativi alla sicurezza degli stessi e che richiedono autorizzazioni specifiche come la SCIA, ovvero la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. La CILAS è la nuova Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus e interviene con il duplice obiettivo di semplificare la burocrazia e permettere di usufruire delle agevolazioni Superbonus 110%.
Le differenze tra CILAS e CILA tradizionale
Stando a quanto detto, esistono alcune differenze tra CILA standard e CILAS Superbonus. Rispetto al passato, l’approvazione della CILAS ha introdotto le seguenti novità:
- rispetto alla CILA, con CILAS Superbonus non è necessario documentare lo stato legittimo degli immobili, bensì gli estremi del titolo abilitativo per la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento;
- rispetto alla CILA, con la nuova Comunicazione non è più obbligatorio né ritenuto necessario allegare gli elaborati grafici;
- in sede di compilazione del modello CILAS, è necessario far rientrare i lavori nell’ambito delle agevolazioni edilizie previste, quali la riqualificazione energetica e il miglioramento dell’antisismicità dell’immobile;
- la CILAS ammette varianti in corso d’opera, a differenza della CILA tradizionale, da comunicare a fine lavori;
- la CILAS consente di elaborare una descrizione sintetica dell’opera da iniziare.
Rientrano negli interventi per cui è necessaria la nuova Comunicazione, i lavori di riqualificazione energetica relativi all’Ecobonus 110% e quelli relativi alle opere di riduzione del rischio sismico, nell’ambito del CILAS Sismabonus 110%. Il tecnico abilitato può inoltre presentare la CILAS in altre due circostanze, cioè nell’ambito di interventi già in corso di esecuzione e per taluni interventi connessi ad altre opere.
Sebbene vi siano elementi nuovi, ciò che rimane un punto fermo nell’ambito della CILAS 110 sono i controlli a campione effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni al fine di rilevare gli illeciti edilizi e le irregolarità. Qualora le PA vengano a conoscenza di violazioni alle norme vigenti nell’ambito dei lavori edilizi, esse sono tenute all’irrogazione delle sanzioni previste ed all’imposizione del decadimento del Superbonus 110%.
Gli elementi del modello CILAS unificato
La Gazzetta Ufficiale ha distinto le componenti fondamentali del modello CILAS in 4 parti, che possono essere riassunte come segue:
- nella prima parte sono riportate le indicazioni soggettive, vale a dire tutte le dichiarazioni relative ai soggetti coinvolti all’inizio e durante l’esecuzione delle opere edilizie;
- nella seconda parte vi sono tutte le dichiarazioni del progettista che ha preso in carico l’opera e le relative asseverazioni;
- nella terza parte è contenuto il riepilogo dei documenti in allegato alla CILAS;
- la quarta parte reca l’informativa sulla privacy sancita dall’Unione Europea.
Il professionista che provvede alla compilazione della CILAS 110 editabile è il tecnico abilitato che ha preso in carico l’intervento edilizio: è colui che crea il progetto e che predispone l’asseverazione contenente l’esposizione degli interventi trainanti o trainati relativi al Superbonus 110%.
Gli interventi esclusi dalla CILAS
La CILAS è un titolo abilitativo introdotto per consentire un più agevole accesso al Superbonus 110% e, pertanto, dev’essere utilizzata solo e soltanto nell’ambito delle opere collegate al bonus. La nuova CILAS Superbonus, dunque, esclude alcune tipologie di interventi edilizi.
In particolare, per la demolizione e la ricostruzione, la CILAS non dev’essere presentata, indipendentemente dal fatto che tali lavori comprendano un ampliamento della volumetria, la modifica della sagoma o della destinazione d’uso. Per la demolizione e la ricostruzione non si usa la CILAS: è necessario chiedere altri permessi, tra cui la SIA, Segnalazione di inizio attività.
Che cos'è una CILAS?
La CILAS, ovvero “Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus 110%” è un titolo abilitativo che consente di alleggerire le procedure burocratiche relative ai lavori di edilizia aventi ad oggetto le agevolazioni previste dal Superbonus 110%.
Cosa cambia tra CILA e CILAS?
Per effettuare alcuni lavori edilizi è necessario presentare la comunicazione di inizio lavori asseverati, ovvero la CILA. Quest’ultima è stata recentemente convertita nella CILAS, indispensabile per iniziare alcuni lavori edilizi nell’ambito del Superbonus 110%. Con la nuova Comunicazione non è necessario dichiarare lo stato dell’immobile ed è possibile aggiungere a fine lavori le eventuali varianti in corso d’opera.
Che lavori si possono fare con la Cilas?
I lavori che rientrano nel titolo abilitativo della CILAS devono riguardare gli interventi coperti dal Superbonus 110%, ovvero l’efficientamento energetico o i miglioramenti rispetto alle componenti antisismiche. Esclusi dalla CILAS sono le demolizioni e le ricostruzioni.
Quanto costa la CILAS?
Il costo della CILAS comprende il pagamento della trasmissione del titolo al Comune, che generalmente non supera i 200 euro, e la parcella del tecnico abilitato, che può richiedere dai 500 ai 1.500 euro, a seconda dei casi.
Chi fa la CILAS?
Ad occuparsi della compilazione della CILAS è il tecnico abilitato che ha preso in carico il progetto degli interventi sull’immobile.